{ "sottosezione_primo_livello": "Altri contenuti", "sottosezione_secondo_livello": "Accesso civico", "data": [ { "oggetto": "LINEE GUIDA RECANTI INDICAZIONI OPERATIVE AI FINI DELLA DEFINIZIONE DELLE ESCLUSIONI E DEI LIMITI ALL\u2019ACCESSO CIVICO DI CUI ALL\u2019ART. 5 CO. 2 DEL D.LGS. 33\/2013", "data": "31\/05\/2021", "proponente": "Amministrazione", "titolario": "I. Amministrazione generale", "descrizione": "LINEE GUIDA RECANTI INDICAZIONI OPERATIVE AI FINI DELLA DEFINIZIONE DELLE ESCLUSIONI E DEI LIMITI ALL\u2019ACCESSO CIVICO DI CUI ALL\u2019ART. 5 CO. 2 DEL D.LGS. 33\/2013\r\nArt. 5- bis, comma 6, del d.lgs. n. 33 del 14\/03\/2013 recante \u00abRiordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicit\u00e0, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni\u00bb.\r\n\r\nArt. 5 D.lgs. 33\/2013\r\n\r\n1) L\u2019obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle Pubbliche Amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.\r\n\r\n2) La richiesta di accesso civico non \u00e8 sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente. Non deve essere motivata, \u00e8 gratuita e va presentata al Responsabile della Trasparenza dell\u2019Amministrazione obbligata alla pubblicazione di cui al comma 1, che si pronuncia sulla stessa.\r\n\r\n3) L\u2019Amministrazione, entro trenta giorni, procede alla pubblicazione nel sito del documento, dell\u2019informazione o del dato richiesto e lo trasmette contestualmente al richiedente, ovvero comunica al medesimo l\u2019avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale a quanto richiesto. Se il documento, l\u2019informazione o il dato richiesti risultano gi\u00e0 pubblicati nel rispetto della normativa vigente, l\u2019Amministrazione indica al richiedente il relativo collegamento ipertestuale.\r\n\r\n4) Nei casi di ritardo o mancata risposta il richiedente pu\u00f2 ricorrere al titolare del potere sostitutivo di cui all\u2019articolo 2, comma 9-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, che, verificata la sussistenza dell\u2019obbligo di pubblicazione, nei termini di cui al comma 9-ter del medesimo articolo, provvede ai sensi del comma 3.\r\n\r\n5) La tutela del diritto di accesso civico \u00e8 disciplinata dalle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104, cos\u00ec come modificato dal presente Decreto.\r\n\r\n6) La richiesta di accesso civico comporta, da parte del Responsabile della Trasparenza, l\u2019obbligo di segnalazione di cui all\u2019articolo 43, comma 5.\r\n\r\nResponsabile trasparenza e anticorruzione e al quale vanno indirizzate le richieste di accesso civico in materia di trasparenza:\r\nContu Maria\r\n\r\nemail:\r\nordineostetrichecagliari@recapitopec.it\r\n\r\nLe eventuali richieste di accesso verranno protocollate per permettere il tracciamento del flusso.\r\n\r\nAggiornato al 31maggio 2021", "allegati": "https:\/\/ostetrichecagliari.entetrasparente.it\/files\/23\/del.1309.2016.det_.LNfoia.pdf,https:\/\/ostetrichecagliari.entetrasparente.it\/files\/23\/modulo_richiesta_accesso_civico_ordine.docx" } ] }